Il comma n. 78 della Legge n.107 del 2015 e l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001


Dopo una prima lettura del comma 78 della L. 107/15 (d’ora in poi semplicemente comma 78), mi è sembrato che tale comma ribadisse semplicente lo spirito dell’art. 25 del Dlgs. 165/01 (d’ora in poi art. 25). Poi mi sono chiesto: ma se esisteva già il famoso art. 25, perché riscrivere ancora le stesse cose? Le leggi hanno necessità di essere ribadite altrimenti scadono? Credo che le leggi valgano fino ad abrogazione o fino a quando una nuova legge va in contrasto con la precedente (secondo la disciplina della gerarchia delle fonti e del criterio dell’ordine temporale). Che senso avrebbe ribadire lo stesso e identico spirito normativo? Forse solo quello di ricordare (viste le frequenti contraddizioni normative) che il normatore conferma quanto già detto nel 2001? Non sono un esperto giurista, ma non mi sembra debba funzionare così, altrimenti se dovessimo, di volta in volta, con nuove leggi ribadire le vecchie, forse avremmo infinite leggi.

Quindi cosa c’è di nuovo nel comma 78 rispetto all’articolo 25?

Riporto i due riferimenti normativi per un confronto più agevole.


Art.25 del D.Lgs. 165/01
Comma 78 dell’unico articolo della L.107/15
… 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento[1]. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.



Da questo confronto, il messaggio che io colgo (e su cui mi piacerebbe avere considerazioni e pareri da chiunque voglia dare un contributo), è che il comma 78 non ribadisce semplicemente la validità dell’art. 25 ma sottolinea che il Dirigente scolastico (DS) attraverso il ruolo e le funzioni descritte nell’art. 25 deve “dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, (…) , fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio”. Cioè il comma 78, a mio avviso, pone l’accento e finalizza il ruolo del DS a dare piena attuazione all’autonomia scolastica (fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio).
Forse il legislatore ha ritenuto importante evidenziare il mandato alla piena attuazione dell'autonomia perché giudica insufficiente l'attuale applicazione concreta dell'autonomia scolastica.

            Altro aspetto che noto è che sia l’art 25 sia il comma 78, nel definire ruolo e compito del DS, dettano una premessa: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Eppure, spesso è proprio in nome dell’art. 25 (imperativo) del D.lgs.165 e anche della legge 107, che le competenze degli organi collegiali vengono spesso “superate”.

Per esempio: Chi nomina le funzioni strumentali? Fa tutto il DS ? Fa tutto collegio? Il collegio individua le figure e il DS individua le persone fisiche? Il collegio individua le figure e i criteri per l’individuazione e poi il DS sceglie, sulla base dei criteri del collegio, le persone fisiche? Le scuole stanno operando uniformemente o ci sono tante applicazioni diverse della stessa legge?



[1] Ce lo chiede l’art. 97 della Costituzione

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