Il comma n. 78 della Legge n.107 del 2015 e l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001
Dopo una prima lettura del comma 78 della L. 107/15 (d’ora in poi semplicemente comma 78), mi è sembrato
che tale comma ribadisse semplicente lo spirito dell’art. 25 del Dlgs. 165/01 (d’ora
in poi art. 25). Poi mi sono chiesto: ma se esisteva già il famoso art. 25, perché
riscrivere ancora le stesse cose? Le leggi hanno necessità di essere ribadite
altrimenti scadono? Credo che le leggi valgano fino ad abrogazione o fino a
quando una nuova legge va in contrasto con la precedente (secondo la disciplina della
gerarchia delle fonti e del criterio dell’ordine temporale). Che senso avrebbe
ribadire lo stesso e identico spirito normativo? Forse solo quello di ricordare
(viste le frequenti contraddizioni normative) che il normatore conferma quanto
già detto nel 2001? Non sono un esperto giurista, ma non mi sembra debba
funzionare così, altrimenti se dovessimo, di volta in volta, con nuove leggi
ribadire le vecchie, forse avremmo infinite leggi.
Quindi cosa c’è di nuovo nel comma 78 rispetto
all’articolo 25?
Riporto i
due riferimenti normativi per un confronto più agevole.
Art.25 del D.Lgs. 165/01
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Comma 78 dell’unico articolo della L.107/15
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… 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio
delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli
interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche
del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche
come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione
del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
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Per dare piena attuazione
all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto
allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema
scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento[1].
A tale scopo, svolge compiti
di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.
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Da questo
confronto, il messaggio che io colgo (e su cui mi piacerebbe avere considerazioni e
pareri da chiunque voglia dare un contributo), è che il comma 78 non ribadisce
semplicemente la validità dell’art. 25 ma sottolinea che il Dirigente scolastico (DS)
attraverso il ruolo e le funzioni descritte nell’art. 25 deve “dare piena
attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di
istruzione, (…) , fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio”. Cioè il comma 78, a mio avviso, pone l’accento
e finalizza il ruolo del DS a dare piena attuazione all’autonomia scolastica
(fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio).
Forse il legislatore ha ritenuto importante evidenziare il mandato alla piena attuazione dell'autonomia perché giudica insufficiente l'attuale applicazione concreta dell'autonomia scolastica.
Altro aspetto che noto è che sia l’art
25 sia il comma 78, nel definire ruolo e compito del DS, dettano una premessa: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Eppure, spesso
è proprio in nome dell’art. 25 (imperativo) del D.lgs.165 e anche della legge 107, che le competenze degli organi collegiali vengono spesso “superate”.
Per esempio:
Chi nomina le funzioni strumentali? Fa tutto il DS ? Fa tutto collegio? Il
collegio individua le figure e il DS individua le persone fisiche? Il collegio
individua le figure e i criteri per l’individuazione e poi il DS sceglie, sulla
base dei criteri del collegio, le persone fisiche? Le scuole stanno operando
uniformemente o ci sono tante applicazioni diverse della stessa legge?
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