La valutazione del comportamento degli alunni. In quali casi può essere inferiore a sei decimi?


E’ normata dall’art. 7 del DPR n.122 del 2009, che in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.62 del 2017 si applica solo alla scuola secondaria superiore (prima anche alla secondaria inferiore).



Finalità della valutazione del comportamento

Il comma 1 dell’Art. 7 dispone: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, (…), si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (…)”



Quando la valutazione del comportamento è inferiore  a sei e determina quindi la non ammissione alla classe successiva?

In molte scuole è diffuso il convincimento, a mio avviso errato (come cerco di dimostrare nella trattazione che segue), che per poter attribuire una valutazione del comportamento inferiore a sei sia necessario che l’alunno si sia reso artefice di comportamenti gravissimi e comunque sanzionabili con sospensioni oltre i 15 giorni.

 Infatti  il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 (Valutazione del comportamento Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento) stabilì che si potesse attribire il 5 in condotta solo in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni in applicazione dell’art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter del DPR 249/98).


Tuttavia, solo pochi mesi dopo, con il DPR n. 122 del 2009 del 16 giugno del 2009 c’è stata una modifica che ha ampliato i casi che prevedono l’attribuzione del 5 in condotta (senza più fare alcun riferimento ai 15 giorni minimi).

L’Art. 14 del DPR n. 122 del 2009 al comma 6 dispone infatti: “E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.


Cosa  stabilisce, quindi,  il legislatore attraverso il DPR n.122 del 2009?



Al comma 2 dell’art.7 dispone: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare (…), e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge[1], dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.



Quindi ai casi gravi del punto a) di cui ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR n. 249/98 trattati nel DM n. 5 del 16 gennaio 2009 si aggiungono i casi, riportati nel punto b, di violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR n. 249/98, senza, tra l’altro, fare alcun riferimento ai 15 giorni minimi di sospensione.



Ma cosa è riportato nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR n. 249/98?



Art.3

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

(…)

 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.



Conclusioni

In definitiva, la valutazione del comportamento può essere inferiore a 6 decimi, non solo nei casi di comportamenti gravi (comma 9 Art. 4 del DPR 249/98 “l'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone…” e comma 9 bis Art. 4 del DPR 249/98 “nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale…”) prima richiamati dal D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 ma anche nei casi individuati nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR n. 249/98 (doveri di frequenza, di assolvimento degli impegni di studio, di rispetto per il personale della scuola e dei compagni, di utilizzo corretto degli strumenti e della struttura).

Tutto questo è perfettamente in armonia con le finalità elencate nel comma 1 dell’art. 7 del DPR n.122 del 2009 di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (…)”.

Tutto questo è, inoltre, coerente con il duplice mandato che la Costituzione affida alla Istituzione Scuola: istruzione ed educazione.

E’, infine, coerente con l’esigenza che hanno gli studenti di possedere, non solo competenze tecniche (hard skills), ma anche competenze trasversali (soft skills) da utilizzare dopo il percorso scolastico per realizzare il diritto di ogni cittadino al lavoro (Art. 4 Cost) e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Anche il documento presentato il 22/02/18 presso il MIUR intitolato “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” che “rilegge” le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 2012) pone i seguenti obiettivi e le seguenti considerazioni:

- (...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”(…)

- l’esercizio di una piena cittadinanza.

- .(…) la finalità sancita dalla nostra Costituzione è di garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”.

- l’importanza delle competenze chiave di cittadinanza che  sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione

- le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento(…)  “È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, (…) apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.  (…) condizione per praticare la convivenza civile.

- Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità,

- Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti.

Tra i 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il numero quattro riguarda l’istruzione: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. I docenti non sono chiamati a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. 









Alcuni riferimenti normativi richiamati:



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122

Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

Art. 4

9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art.3

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

(…)

 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.



Periodi di allontanamento

Art.4

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.





1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».



[1] Comma1 Art 2 D.L 137 del 2008: “Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede

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