L’Attività negoziale delle scuole dopo il nuovo regolamento DI 129/18 e la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio del 2019)
1.
Procedure sottosoglia per
l’acquisizione di beni e servizi
9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materiadi acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio provvedimento, nell'ambito di una programmazione nazionale a carattere triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
L’Art. 46 del DI 129/18 (Strumenti di acquisto e di negoziazione) dispone:
1.4 Valore stimato dell’appalto
Art. 48 DI 129/18 I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
1.7 servizi assicurativi; Le linee guida e gli schemi di atti di gara direttive MIUR
1.1 Riferimenti normativi
-D.Lgs. 50/16 modificato dal D.Lgs.
56/17
-DI 129/18
-Linee guida Anac n. 4
-Orientamenti interpretativi Miur del
DI 129/18 (05/01/18)
- Linee guida PON 2014-2020 Le
procedure sottosoglia per l’acquisizione di beni e servizi
- Legge 30.12.2018
n. 145 (Legge di bilancio del 2019)
1.2 Principi
[L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti
pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei
principi enunciati dagli articoli 30,
comma 1, (economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri
di sostenibilità energetica e ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione
dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.][1]
[Evidenza pubblica → le stazioni appaltanti devono ricorrere in via generale a procedure di
gara ad evidenza pubblica.
Tempestività → i procedimenti, una volta iniziati, devono concludersi
con provvedimenti espliciti, entro un tempopredeterminato.
Correttezza → l’attività della pubblica amministrazione, anche nel
campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e
dal principio primario del neminem
laedere, codificato nell’art. 2043 c.c.][2]
1.3 Modalità di acquisizione
-Acquisizione di beni e di servizi sotto soglia:
se Beni e servizi informatici → Obbligo utilizzo strument Consip ma facoltà di
scelta
tra convenzioni, accordi
quadro, Me.pa, sistema dinamico di acquisizione.
Tutte le altre categorie merceologiche →Obbligo di approvvigionarsi
prioritariamente
Attraverso Convenzioni quadro attive. Solo in assenza ( o non
idoneità) di Convenzione,
facoltà di scelta tra procedure di acquisto
con Me.Pa o fuori Me.pa.
1.3.1 Procedure semplificate fuori
Me.Pa (art. 36 del d.
lgs. 50 del 2016):
- per importi fino a € 10.000 ► affidamento diretto;
- per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 40.000 ► (Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento [comma 2 Art.45 DI
129/18]) quindi può stabilire affidamento
diretto (non più previa acquisizione di almeno 3 preventivi ma nel rispetto
delle indicazioni delle linee guida Anac n. 4) o procedura negoziata
semplificata[5]
previa consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori e di
almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture;
- per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 144.000
(servizi/forniture) e a € 150.000
(lavori) ► procedura negoziata semplificata previa
consultazione di almeno 10 operatori
economici per i lavori e di almeno 5 operatori economici per i servizi
e le forniture;
- per lavori di importo superiore a € 150.000 fino a € 1.000.000 ► procedura negoziata previa
consultazione di
almeno 15 operatori economici.
Tuttavia, fino al 31/12/19 in attesa
di una nuova revisione del D.Lgs. 50/19, la Legge 30.12.2018
n. 145 (Legge di bilancio del 2019) dispone relativamene
agli AFFIDAMENTI DI LAVORI
Art. 1, comma 912.
Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36,
comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre
operatori economici e mediante le procedure di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
Evidentemente oltre i 10.000 euro (e
quindi anche oltre i 40000) sarà quindi il consiglio di istituto a stabilire
criteri e limiti. Potrebbe, quindi, decidere di usufruire della possibilità
offerta dalla Legge di bilancio 2019 e quindi prevedere per l’affidamento di lavori per importi fino a 150.000 euro la proceduara
dell’affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici.
1.3.2 Acquisti beni o servizi sul Me.Pa le modalità di acquisto sono:
- Per importi fino a 10.000,00 euro o
ad altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto ► Ordine diretto oppure Trattativa
diretta
- Per importi oltre 10.000,00 euro (o
altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto) ► Richiesta di offerta con
richiesta di almeno il numero di preventivi stabiliti dal Consiglio di Istituto
E’ obbligatorio per le IISS
acquistare tramite mercato elettronico?
Inizialmente la L. 296/06 aveva escluso le scuole dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip.
Successivamente, la L. 228/12 al suo comma 150 dell'art. 1: " All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
Quindi il rinnovato comma 449 recita: "... tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ..."
Sempre la L.228/12 al comma 150 dispone che è possibile non ricorrere alla convenzione quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato moficato il comma 450 dell’art.1 della legge n. 296/2006 stabilendo il limite dei 5000 euro: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a ((5.000 euro)) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."
Successivamente, la L. 228/12 al suo comma 150 dell'art. 1: " All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
Quindi il rinnovato comma 449 recita: "... tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ..."
Sempre la L.228/12 al comma 150 dispone che è possibile non ricorrere alla convenzione quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato moficato il comma 450 dell’art.1 della legge n. 296/2006 stabilendo il limite dei 5000 euro: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a ((5.000 euro)) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."
Sempre in relazione al mercato elettronico della PA il comma 432 dispone:"...Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. ..."
Infatti
L’art. 43 del DI 129/18 nei commi 9 e 10 riporta:
9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materiadi acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio provvedimento, nell'ambito di una programmazione nazionale a carattere triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
L’Art. 46 del DI 129/18 (Strumenti di acquisto e di negoziazione) dispone:
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip
S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative
in materia di contenimento della spesa. Fermo
restando l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla
normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure
di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o
l’adesione a reti già esistenti ai sensi dell’articolo 47, ovvero espletare
procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.
Infine, la
Legge n. 208/15 (legge stabilità 2016) al c. 512 art.1 stabilisce che per gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata, le PA provvedono ai propri
approvigionamenti esclusivamente tramite Consip o dei soggetti aggregatori.
Infine con la Nota MIUR 28.01.2019, prot. n. 1711 Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice sono state emanate le attese linee guida.
al paragrafo Obblighi di acquisto in forma centralizzata confermano l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro (non potrebbero certamente contraddire una fonte primaria) e stabiliscono che in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva,
- utilizzano gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
- espletano procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di
reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le
modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.
Tuttavia alla pagina 15 delle nuove linee guida MIUR sul codice dei contratti (quaderno n.1) lo schema riportato nell'immagine dispone che se la convenzione non è idonea (o non esiste) prima di procedere ad acquisto tramite strumenti alternativi bisogna inviare un provvedimento motivato alla Corte dei Conti.
Infine con la Nota MIUR 28.01.2019, prot. n. 1711 Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice sono state emanate le attese linee guida.
al paragrafo Obblighi di acquisto in forma centralizzata confermano l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro (non potrebbero certamente contraddire una fonte primaria) e stabiliscono che in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva,
non sia idonea, alternativamente:
disposizione da Consip S.p.A.;
reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le
modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.
Tuttavia alla pagina 15 delle nuove linee guida MIUR sul codice dei contratti (quaderno n.1) lo schema riportato nell'immagine dispone che se la convenzione non è idonea (o non esiste) prima di procedere ad acquisto tramite strumenti alternativi bisogna inviare un provvedimento motivato alla Corte dei Conti.
1.4 Valore stimato dell’appalto
divieto di frazionamento artificioso → un
appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle
norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino (ad es. diversa merceologia dei beni, ditte
produttrici/fornitrici diversificate, ecc.).
1.5 Procedura
1) Determina
a contrarre (contiene elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 32, co. 2, D.Lgs.
50/2016) ed è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica, c’è quindi l’interesse
pubblico che si intende soddisfare, l’oggetto dell’affidamento e
l’indicazione del responsabile del procedimento, modalità di gara con la
specifica della procedura di scelta del contraente, dei requisiti minimi di
partecipazione e del criterio di aggiudicazione e le condizioni contrattuali
essenziali come durata e importo a base d’asta)
2) Indagine
di mercato e scelta delle ditte da interpellare (tre, cinque,dieci o
quindici a seconda dei casi) Il dirigente scolastico invita tramite PEC
le ditte individuate, in modo non discriminatorio, sul MePA o dall’elenco
dei propri fornitori, a presentare un’offerta sulla base dei criteri
definiti nella determina a contrarre. Le ditte devono possedere requisiti di
carattere generale(art. 80 d.lgs. 50/2016), requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecniche
e professionali. Principio rotazione inviti.
3) Inviti alle ditte selezionate (deve
contenere sostanzialmente le informazioni presenti nella determina a contrarre.
La pubblicazione dell’avviso non
sostituisce l’invito degli operatori.)
4) Commissione di gara (solo eventuale.
Infatti nel caso di massimo ribasso non necessaria. Necessaria se il criterio
di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero dispari,
massimo 5 commissari.)
5) Sedute di gara e aggiudicazione (le sedute
sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione
delle offerte tecniche. Le attività sono verbalizzate. Al termine della seduta,
si provvede all’aggiudicazione con provvedimento del dirigente
scolastico da pubblicare sul sito della Scuola e da comunicare a tutti gli
operatori economici partecipanti (anche per procedure Me.Pa.) Il
provvedimento contiene la graduatoria, relativi punteggi e adeguata
motivazione nella quale si da conto del possesso dei requisiti richiesti nella
determina a contrarre. I criteri di aggiudicazione: Art.95 del D. Lgs. 50/2016 il
criterio di aggiudicazione predefinito è il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in virtù della quale la migliore offerta
viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata
sulla base di criteri oggettivi come da
linee guida Anac n.2; il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato
solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge (art. 95, comma 4, del
Codice) ovvero: lavori
inferiore o uguale ai 2.000 euro (affidamento progetto esecutivo), servizi o
forniture con caratteristiche molto standardizzate, servizi e forniture fino a
40.000 euro, servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e
sino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività.)
6) Stipula del contratto (Per i procedimenti
(lavori, servizi e forniture fino a 40.000,00 euro) la stipula del
contratto può avvenire tramite scambio di lettere di proposta e accettazione
tramite raccomandata o PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto. Per il procedimento
(servizi e forniture sopra i 40.000,00 euro e fino a 144.000,00 euro) la
stipula del
contratto avviene, a pena di nullità, con una delle
seguenti modalità:
a) atto pubblico notarile informatico;
b) in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante della scuola – stazione appaltante;
c) scrittura privata.
Non si applica alcun termine dilatorio (stand still). Per
i procedimenti (lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore
a 1.000.000,00 di euro):
si applica il termine dilatorio (stand still).)
1.6 Varie
• si
sottolinea la necessità di indicare CIG e CUP su
tutti i documenti di gara.
• devono
essere in ogni caso effettuate le segnalazioni ad Equitalia per
importi stabiliti dalla legge (euro 10.000)per la verifica della sussistenza di
obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali.
• devono
assolversi gli adempimenti in materia di DURC.
• nel
contratto stipulato vanno inserite le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
136/2010).
• la
documentazione inerente a tutte le procedure di gara dovrà essere inserita nel
sistema informatico (Piattaforma GPU e SIF), in quanto è oggetto di controlli
di primo e secondo livello e conservata agli
atti dell’Istituzione Scolastica.
• ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazione si applica, ai fini IVA, il regime
del c.d. “split payment” (legge di stabilità 2015).
• necessità
di effettuare, a seguito del correttivo al Codice, l’accertamento del
possesso dei requisiti di capacità generale (ad es., art. 80 del
Codice dei Contratti pubblici) e di carattere speciale (ove previsti) solo in
capo all’aggiudicatario (e non anche sul secondo classificato), fermo restando
che la stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri
partecipanti.
• il DURC “in corso di
validità” deve essere acquisito:
a) per l’aggiudicazione del
contratto
b) per la stipula del
contratto;
c) per il pagamento degli
stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e
forniture;
d) per il certificato di
collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità,
l’attestazione di regolare
esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Art. 48 DI 129/18 I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
1.6 Affidamento
del servizio di cassa
L’Art. 20 DI 129/18 dispone: “1. Il servizio
di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica e ha
peroggetto:
a) la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’istituzione
scolastica e dalla stessa ordinate;
b) la custodia
e l’amministrazione di titoli e valori.
2. Il servizio
di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle
necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di
acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d’intesa
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla
base degli schemi di cui al comma 5.
3. In assenza
degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma
l’affidamento
del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le
modalità stabilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente
scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato
per quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle
operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale
parità, con altri benefìci concessi dal predetto istituto, sulla base degli
schemi tipo predisposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. L’affidamento
del servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni
scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una
delega ad essa conferita.
5. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e
delle finanze, può adottare schemi di atti di gara per l’affidamento del
servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive.
6. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della determinazione a contrarre, possono derogare
agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione.
Per le istruzioni operative vedi la Nota MIUR 30.11.2018, prot. n. 24078 (Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara)
Per le istruzioni operative vedi la Nota MIUR 30.11.2018, prot. n. 24078 (Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara)
1.7 servizi assicurativi; Le linee guida e gli schemi di atti di gara direttive MIUR
Nell’ambito della propria autonomia negoziale,
le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di
gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca elabora per le procedure di affidamento particolarmente
complesse,quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi.
[1]
Punto 3.1 delle linee guida Anac n. 4
[2]
Linee guida PON 2014-2020 Le procedure sottosoglia per l’acquisizione di beni e
servizi
[3]
Soglie comuitarie: forniture e servizi
144.000, Lavori e concessioni: 5.225.000 (ma tra 150.000 fino a 1.000.000 solo
obbligo di consultazione di 15 operatori)
[4]
-aperta (ex art. 60 D. lgs n. 50 del 2016)
- ristretta (ex art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (ex art. 62 e 63 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- dialogo competitivo (ex art. 64 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- partenariato per l’innovazione (ex art. 65 d.lgs. n. 50 del 2016 ).
- ristretta (ex art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (ex art. 62 e 63 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- dialogo competitivo (ex art. 64 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- partenariato per l’innovazione (ex art. 65 d.lgs. n. 50 del 2016 ).
[5]
Indagine mercato o elenco operatori, poi la stazione seleziona in modo non
discriminatorio gli operatori da invitare per presentare un’offerta, poi se
criterio massimo ribasso ok, altrimenti serve commissione di gara per valutare
offerta economicamente più vantaggiosa.
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