L’Attività negoziale delle scuole dopo il nuovo regolamento DI 129/18 e la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio del 2019)

1.    Procedure sottosoglia per l’acquisizione di beni e servizi

1.1 Riferimenti normativi

-D.Lgs. 50/16 modificato dal D.Lgs. 56/17

-DI 129/18

-Linee guida Anac n. 4

-Orientamenti interpretativi Miur del DI 129/18 (05/01/18)

- Linee guida PON 2014-2020 Le procedure sottosoglia per l’acquisizione di beni e servizi

- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio del 2019)


1.2  Principi

[L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.][1]

[Evidenza pubblica le stazioni appaltanti devono ricorrere in via generale a procedure di gara ad evidenza pubblica.

Tempestività i procedimenti, una volta iniziati, devono concludersi con provvedimenti espliciti, entro un tempopredeterminato.

Correttezza l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c.][2]


1.3  Modalità di acquisizione

-Acquisizione di beni e di servizi sopra soglia[3] Obbligo procedure ordinarie[4]

-Acquisizione di beni e di servizi sotto soglia:

se Beni e servizi informatici Obbligo utilizzo strument Consip ma facoltà di scelta

tra convenzioni, accordi quadro, Me.pa, sistema dinamico di acquisizione.

Tutte le altre categorie merceologiche Obbligo di approvvigionarsi prioritariamente

Attraverso Convenzioni quadro attive. Solo in assenza ( o non idoneità) di Convenzione,

facoltà di scelta tra procedure di acquisto con Me.Pa o fuori Me.pa.


1.3.1 Procedure semplificate fuori Me.Pa  (art. 36 del d. lgs. 50 del 2016):

- per importi fino a € 10.000  affidamento diretto;

- per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 40.000 (Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento [comma 2 Art.45 DI 129/18])  quindi può stabilire affidamento diretto (non più previa acquisizione di almeno 3 preventivi ma nel rispetto delle indicazioni delle linee guida Anac n. 4) o procedura negoziata semplificata[5] previa consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture;

- per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 144.000 (servizi/forniture) e a € 150.000

(lavori) procedura negoziata semplificata previa consultazione di almeno 10 operatori
economici per i lavori e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture;

- per lavori di importo superiore a € 150.000 fino a € 1.000.000 procedura negoziata previa
consultazione di almeno 15 operatori economici.


Tuttavia, fino al 31/12/19 in attesa di una nuova revisione del D.Lgs. 50/19, la  Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio del 2019) dispone relativamene agli AFFIDAMENTI DI LAVORI


Art. 1, comma 912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Evidentemente oltre i 10.000 euro (e quindi anche oltre i 40000) sarà quindi il consiglio di istituto a stabilire criteri e limiti. Potrebbe, quindi, decidere di usufruire della possibilità offerta dalla Legge di bilancio 2019 e quindi prevedere per l’affidamento di lavori per importi fino a 150.000 euro la proceduara dell’affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici.

1.3.2 Acquisti beni o servizi sul Me.Pa le modalità di acquisto sono:

- Per importi fino a 10.000,00 euro o ad altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto Ordine diretto oppure Trattativa diretta

- Per importi oltre 10.000,00 euro (o altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto) Richiesta di offerta con richiesta di almeno il numero di preventivi stabiliti dal Consiglio di Istituto


E’ obbligatorio per le IISS acquistare tramite mercato elettronico?
Inizialmente la L. 296/06 aveva escluso le scuole dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip.
Successivamente, la L. 228/12 al suo comma 150 dell'art. 1: " All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

Q
uindi il rinnovato comma 449 recita: "... tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ..."

Sempre la L.228/12 al comma 150 dispone che è possibile non ricorrere alla convenzione quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato moficato il comma 450 dell’art.1 della legge n. 296/2006 stabilendo il limite dei 5000 euro: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a ((5.000 euro)) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."
Sempre in relazione al mercato elettronico della PA il comma 432 dispone:"...Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. ..."

Infatti L’art. 43 del DI 129/18 nei commi 9 e 10 riporta:

9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materiadi acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio provvedimento, nell'ambito di una programmazione nazionale a carattere triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
 
L’Art. 46 del DI 129/18  (Strumenti di acquisto e di negoziazione) dispone:

1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative

in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti ai sensi dell’articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Infine, la Legge n. 208/15 (legge stabilità 2016) al c. 512 art.1 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata, le PA provvedono ai propri approvigionamenti esclusivamente tramite Consip o dei soggetti aggregatori.

Infine con la Nota MIUR 28.01.2019, prot. n. 1711 Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice sono state emanate le attese linee guida.
al paragrafo Obblighi di acquisto in forma centralizzata confermano l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro (non potrebbero certamente contraddire una fonte primaria) e stabiliscono che in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva,

non sia idonea, alternativamente:

-­ utilizzano gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A.;

-­ espletano procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di
reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le
modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione. 


Tuttavia alla pagina 15 delle nuove linee guida MIUR  sul codice dei contratti (quaderno n.1) lo schema riportato nell'immagine dispone che se la convenzione non è idonea (o non esiste) prima di procedere ad acquisto tramite strumenti alternativi bisogna inviare un provvedimento motivato alla Corte dei Conti.

1.4 Valore stimato dell’appalto

divieto di frazionamento artificioso un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino (ad es. diversa merceologia dei beni, ditte produttrici/fornitrici diversificate, ecc.).

1.5  Procedura

1) Determina a contrarre (contiene elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016) ed è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica, c’è quindi l’interesse pubblico che si intende soddisfare, l’oggetto dell’affidamento e l’indicazione del responsabile del procedimento, modalità di gara con la specifica della procedura di scelta del contraente, dei requisiti minimi di partecipazione e del criterio di aggiudicazione e le condizioni contrattuali essenziali come durata e importo a base d’asta)

2) Indagine di mercato e scelta delle ditte da interpellare (tre, cinque,dieci o quindici a seconda dei casi) Il dirigente scolastico invita tramite PEC le ditte individuate, in modo non discriminatorio, sul MePA o dall’elenco dei propri fornitori, a presentare un’offerta sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. Le ditte devono possedere requisiti di carattere generale(art. 80 d.lgs. 50/2016), requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecniche e professionali. Principio rotazione inviti.

3) Inviti alle ditte selezionate (deve contenere sostanzialmente le informazioni presenti nella determina a contrarre. La pubblicazione dell’avviso non

sostituisce l’invito degli operatori.)

4) Commissione di gara (solo eventuale. Infatti nel caso di massimo ribasso non necessaria. Necessaria se il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero dispari, massimo 5 commissari.)

5) Sedute di gara e aggiudicazione (le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche. Le attività sono verbalizzate. Al termine della seduta, si provvede all’aggiudicazione con provvedimento del dirigente scolastico da pubblicare sul sito della Scuola e da comunicare a tutti gli operatori economici partecipanti (anche per procedure Me.Pa.) Il provvedimento contiene la graduatoria, relativi punteggi e adeguata motivazione nella quale si da conto del possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre. I criteri di aggiudicazione: Art.95 del D. Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione predefinito è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù della quale la migliore offerta viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggettivi come da linee guida Anac n.2; il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge (art. 95, comma 4, del Codice) ovvero: lavori inferiore o uguale ai 2.000 euro (affidamento progetto esecutivo), servizi o forniture con caratteristiche molto standardizzate, servizi e forniture fino a 40.000 euro, servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività.)

6) Stipula del contratto (Per i procedimenti (lavori, servizi e forniture fino a 40.000,00 euro) la stipula del contratto può avvenire tramite scambio di lettere di proposta e accettazione tramite raccomandata o PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. Per il procedimento (servizi e forniture sopra i 40.000,00 euro e fino a 144.000,00 euro) la stipula del

contratto avviene, a pena di nullità, con una delle seguenti modalità:

a) atto pubblico notarile informatico;

b) in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della scuola – stazione appaltante;

c) scrittura privata.

Non si applica alcun termine dilatorio (stand still). Per i procedimenti (lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro):

si applica il termine dilatorio (stand still).)


1.6  Varie

si sottolinea la necessità di indicare CIG e CUP su tutti i documenti di gara.

devono essere in ogni caso effettuate le segnalazioni ad Equitalia per importi stabiliti dalla legge (euro 10.000)per la verifica della sussistenza di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali.

devono assolversi gli adempimenti in materia di DURC.

nel contratto stipulato vanno inserite le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).

la documentazione inerente a tutte le procedure di gara dovrà essere inserita nel sistema informatico (Piattaforma GPU e SIF), in quanto è oggetto di controlli di primo e secondo livello e conservata agli atti dell’Istituzione Scolastica.

ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazione si applica, ai fini IVA, il regime del c.d. “split payment” (legge di stabilità 2015).

necessità di effettuare, a seguito del correttivo al Codice, l’accertamento del possesso dei requisiti di capacità generale (ad es., art. 80 del Codice dei Contratti pubblici) e di carattere speciale (ove previsti) solo in capo all’aggiudicatario (e non anche sul secondo classificato), fermo restando che la stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

• il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito:

a) per l’aggiudicazione del contratto

b) per la stipula del contratto;

c) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

d) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,

l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 48 DI 129/18 I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
1.6 Affidamento del servizio di cassa

L’Art. 20 DI 129/18 dispone: “1. Il servizio di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica e ha peroggetto:

a) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’istituzione scolastica e dalla stessa ordinate;

b) la custodia e l’amministrazione di titoli e valori.

2. Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5.

3. In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma

l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefìci concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi tipo predisposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. L’affidamento del servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita.

5. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero

dell’economia e delle finanze, può adottare schemi di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive.

6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione.

Per le istruzioni operative vedi la Nota MIUR 30.11.2018, prot. n. 24078 (Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara)

1.7 servizi assicurativi; Le linee guida e gli schemi di atti di gara direttive MIUR

Nell’ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca elabora per le procedure di affidamento particolarmente complesse,quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi.


[1] Punto 3.1 delle linee guida Anac n. 4
[2] Linee guida PON 2014-2020 Le procedure sottosoglia per l’acquisizione di beni e servizi
[3] Soglie comuitarie: forniture  e servizi 144.000, Lavori e concessioni: 5.225.000 (ma tra 150.000 fino a 1.000.000 solo obbligo di consultazione di 15 operatori)
[4] -aperta (ex art. 60 D. lgs n. 50 del 2016)
- ristretta (ex art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (ex art. 62 e 63 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- dialogo competitivo (ex art. 64 d.lgs. n. 50 del 2016 )
- partenariato per l’innovazione (ex art. 65 d.lgs. n. 50 del 2016 ).
[5] Indagine mercato o elenco operatori, poi la stazione seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare per presentare un’offerta, poi se criterio massimo ribasso ok, altrimenti serve commissione di gara per valutare offerta economicamente più vantaggiosa.

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