Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice. La Nota MIUR 28.01.2019, prot. n. 1711

Sunto/schematizzazione realizzato/a attraverso la riproposizione di parti importanti delle linee guida.

Premessa
1) In corsivo ho riportato le parti prese dalle linee guida;
2) Le linee guida, seppure appena uscite, sono già da aggiornare: non risultano infatti aggiornate alla legge di bilancio 2019.

Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
In futuro, le Istituzioni Scolastiche, al pari delle altre stazioni appaltanti italiane, dovranno effettuare una procedura di qualificazione nell’ambito del c.d. “sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti” (artt. 37 e 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 
Fino ad allora,  i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l’A.N.A.C.

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, potranno procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti dovranno essere in possesso della necessaria qualificazione (art. 37, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procederanno all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovveromediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37,D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
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Soglie



La soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche è pari ad € 144.000,00 per gli affidamenti di servizi e forniture e di 5.548.000,00 € per gli affidamenti di lavori.
Spetta al Consiglio d’Istituto l’adozione di una deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2°, lettera a) del Regolamento).

Obblighi di acquisto in forma centralizzata
Le Istituzioni Scolastiche devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle
disposizioni normative vigenti.
Pertanto, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’articolo 46 del Regolamento:

- ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea, alternativamente:

-­‐ utilizzano gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.;
-­‐ espletano procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

In primis, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni
quadro eventualmente messe a disposizione da Consip S.p.A.

Deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip
S.p.A.
L’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente autorizzato dall’organo di vertice amministrativo. Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, la qualifica di «organo di vertice amministrativo» spetta al Dirigente Scolastico.
Ciò posto, l’organo di vertice amministrativo curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1 comma 510°, della Legge n. 208/2015 e a trasmetterlo alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione.
Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l’eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall’organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell’organo medesimo, alla Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale). Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.

Ricorso agli altri strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A.
Come accennato, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare altri strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. In particolare, trattasi di strumenti alternativi tra loro, quali il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), gli Accordi quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA.PA.).

Il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.)
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti (OdA) a catalogo o tramite richieste di offerta (RdO)o trattativa diretta.

- per le procedure di importo fino a 40.000,00 euro, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l’Ordine diretto, la Trattativa diretta e la Richiesta di Offerta;
-per le procedure di importi pari o superiori a 40.000,00 e inferiori a 144.000,00 euro (per servizi o forniture) e a 150.000,00 euro (per lavori), le Istituzioni Scolastiche sono tenute a formulare una Richiesta di Offerta con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture e di almeno dieci operatori economici per i lavori.

[in realtà l'ultima legge di stabilità consente, solo per l'anno 2019, nell'attesa di una riforma del D.Lgs. 50/16 fino a 150.000 euro la possibilità di affidamento diretto con tre preventivi]
Vedi articolo di diritto.it su La legge di bilancio e le modifiche al Codice degli appalti

Gli Accordi quadro
Gli Accordi quadro, sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di
stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli “Appalti Specifici” che
saranno aggiudicati successivamente dalle singole amministrazioni. Le amministrazioni possono inviare ODA o RDO per la definizione di appalti specifici.

Il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA.PA.)
Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDA.PA.) è un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
Per l’aggiudicazione nell’ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito dello SDA.PA.
In particolare, lo SDA.PA. è caratterizzato da una procedura bifasica:
Fase 1 -­‐ pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi;
Fase 2 – indizione e aggiudicazione di “Appalti Specifici” in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta.

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, qualora la Convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea, possono utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., quali il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), gli Accordi quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA.PA.).

Procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o
l’adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma
Fermo restando l’obbligo generalizzato di approvvigionamento mediante il ricorso a
Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 46
del Regolamento, possono:
- espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti
di scuole o l’adesione a reti già esistenti;
- oppure espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto

dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

Ricezione delle offerte
La PEC è uno strumento non idoneo a garantire la riservatezza delle domande/offerte e a certificare che l’apertura delle medesime avvenga soltanto dopo il termine di presentazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 5° dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016 (“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”).

Con Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 30 ottobre 2018, è stato precisato che per gli acquisti inferiori a 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (In realtà la legge di bilancio ha portato a 5000 euro il limite) Allo stato, non si rinvengono altre circolari/prassi emanate in materia da Enti competenti, idonee a fornire indicazioni ufficiali in merito alle modalità di attuazione dell’obbligo in oggetto e al perimetro di applicazione dello stesso [Sul punto, è di recente intervenuta esclusivamente la “Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici”, Prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, adottata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella quale si afferma che “… può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell’articolo 52)”.].

Nell’attesa che sopraggiungano indicazioni[] più specifiche, alla luce delle informazioni
attualmente a disposizione, potrebbe comunque ragionevolmente ipotizzarsi che:

-le Istituzioni Scolastiche possano legittimamente avvalersi della previsione derogatoria prevista dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del Codice e, pertanto, continuare ad espletare procedure con modalità alternative a quelle elettroniche, motivandone le ragioni nell’ambito del provvedimento di indizione, nella lex specialis e, ove necessaria in considerazione dell’importo della gara, nella relazione unica;
- ricorrendo alla suddetta deroga, le Istituzioni possano espletare procedure prevedendo che le offerte (tecniche e/o economiche) debbano essere presentate in formato elettronico, su supporto informatico (ad es., pen drive o CD-­‐ROM), rispettivamente, nella busta B e/o nella busta C, sigillate e controfirmate;
- l’obbligo di utilizzo di una piattaforma elettronica di negoziazione non riguardi anche gli affidamenti in via diretta, nei quali la fase di ricezione di preventivi da parte degli operatori economici sembrerebbe presentare minori esigenze di formalità rispetto alle offerte vere e proprie. Per la ricezione di preventivi nell’ambito degli affidamenti in via diretta, pertanto, può ritenersi utilizzabile anche lo strumento della posta elettronica certificata o la ricezione in forma cartacea.

Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche
La legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512°, per la categoria merceologicarelativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).
In subordine, è prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dal DS, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all’A.N.AC. e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Inoltre, peculiari obblighi di acquisto sono previsti dall’articolo 1, comma 7°, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,carburanti rete e carburanti extra-­‐rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
In particolare, le Istituzioni, per tali categorie merceologiche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip.
È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-­‐rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. Si precisa che tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’A.N.AC.

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.
Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro.
Si precisa che le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedono che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo, l’Istituzione possa ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o se ritenuto opportuno, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
Tale modus operandi rappresenta una best practice a cui si raccomanda di conformarsi, anche
al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza.
Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro (probabilmente dopo la legge di bilancio 2019 il limite è 5000 euro), o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato. In tal caso l’Istituzione è tenuta a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. Indagine di mercato
- L’Istituzione Scolastica individua l’operatore affidatario con le modalità ritenuteopportune, e, in ogni caso, nel rispetto della deliberazione adottata dal Consiglio d’Istituto del Regolamento (per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro). Tale attività potrà essere svolta tramite l’acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc.

2. Adozione di determina a contrarre
- Il Dirigente Scolastico adotta la determina a contrarre, che, ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016, contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
- L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generaledi cui all’articolo 80 del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall’Istituzione, nonché deve essere in possesso dell’eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto.
Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previstoai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4.

3. Stipula del contratto
La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell’art. 32,comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, si precisa che in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1° del Codice,e delineato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4, è di norma vietato l’affidamento nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento.
Si precisa che, come stabilito dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Il rispetto di tale principio fa sì che l’affidamento al contraente uscente (o all’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento) abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale stringente.
In particolare, l’Istituzione deve motivare il riaffidamento all’uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
La motivazione circa l’affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro (probabilmente, dopo la legge di bilancio 2019, il limite è 5000 euro), è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 144.000,00 euro (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro
(in caso di lavori)
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 144.000,00 euro (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro
(in caso di lavori) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul

portale Consip S.p.A., tramite procedura negoziata (in realtà la legge di stabilità 2019 ha portato a 150.000 euro il limite che consente l'uso dell'affidamento diretto a patto che si facciano almeno tre preventivi), ... previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:

1. Avvio della procedura
La procedura prende avvio con l’emanazione, da parte del Dirigente Scolastico, della determina a contrarre, ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo
Le Istituzioni possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Le Linee Guida A.N.AC. n. 4 precisano che tali indagini di mercato possono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.
L’Istituto, pertanto, può svolgere consultazioni, anche informali, con gli operatori attivi nel mercato di riferimento, al fine di sondarne preventivamente l'eventuale interesse a contrarre con la Stazione Appaltante.
Fermo quanto sopra, le Istituzioni possono svolgere:
-indagini di mercato mediante avviso, assicurando l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o (????o????) ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati
L’Istituzione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli delineati dalle Linee guida A.N.AC. n. 4:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-­finanziari tecnico-­organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, e la motivazione nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4°. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8°, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2° del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2°, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali
per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all’apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.
4. Svolgimento delle sedute di gara: Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.
5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario: La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.
6. Stipula del contratto: La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14°, del Codice). Ai sensi dell’art. 32, comma 10°, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

L’affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € ed
inferiore a 1.000.000,00 €
L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite procedura negoziata, con le modalità esposte nel paragrafo precedente, previa consultazione di almeno quindici operatori, ove esistenti in tal numero.

L’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000,00
€ e di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 €
L’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000,00 € e di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 € può avvenire, inter alia, tramite:
a) Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
c) Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
e) Dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
f) Partenariato per l’innovazione ex art. 65 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si precisa che gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore a 5.548.000,00 €, sebbene siano al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, si svolgono mediante ricorso alle procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lettera d) del Codice.
Considerato che le procedure di cui alle lettere d) e) ed f) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni per le peculiarità dei relativi presupposti, a seguire si espongono le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e c).
a) Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Trattasi di una procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
I principali step che caratterizzano la procedura aperta sono i seguenti:
1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti

6. Stipula del contratto

Si precisa che le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_
Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC., al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità deiprocedimenti.
Nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.
...Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
...Infine, si precisa che il Disciplinare tipo non si applica alle procedure per l’affidamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 142, co. 5 bis del Codice.

b) Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Trattasi di una procedura nella quale possono presentare un’offerta solo gli operatori economici invitati dall’Istituzione.
I principali step che caratterizzano la procedura ristretta sono:

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle domande di partecipazione
4. Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione
5. Trasmissione delle lettere di invito
6. Presentazione delle offerte
7. Svolgimento delle sedute di gara
8. Verifica dei requisiti

9. Stipula del contratto

c) Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Trattasi di una procedura che può essere utilizzata al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal Codice (ad esempio, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; la concorrenza è assente per motivi tecnici; la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale). La peculiarità di tale procedura consiste nell’assenza di una fase di preventiva pubblicazione di un bando di gara.
I principali step che caratterizzano la procedura negoziata senza bando sono:
1. Individuazione degli operatori economici
2. Trasmissione delle lettere di invito
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti

6. Stipula del contratto

Programmazione e progettazione della procedura
In riferimento agli acquisti unitari pari o superiori alla soglia di 40.000 euro, le IstituzioniScolastiche, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le Istituzioni Scolastiche adottano inoltre il programma triennale dei lavori. Si precisa che tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente,quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.

Le Istituzioni Scolastiche, prima di avviare la procedura di gara devono definire i seguenti
elementi:
- l’oggetto della gara;
- l’eventuale suddivisione in lotti;
- l’importo posto a base di gara;
- la scelta delle metriche da utilizzare (a corpo o a misura);
- la tipologia di procedura;
- i requisiti di partecipazione;
- i criteri di aggiudicazione;
- la durata del contratto;
- la documentazione richiesta ai concorrenti nell’ambito dell’offerta tecnica e

dell’offerta economica.

Le Istituzioni Scolastiche, a seconda del tipo di procedura scelta, devono redigere diversi atti di gara.
A titolo esemplificativo, per la procedura aperta, devono predisporre il bando (secondo il formato dei modelli di formulari predisposti dalla Commissione Europea, nonché sulla base di modelli predisposti dall’A.N.AC.), il disciplinare di gara(chiarimenti e comunicazioni; oggetto
dell’appalto, importo e suddivisione in Lotti; durata dell’appalto, opzioni e rinnovi; soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione; requisiti generali; requisiti speciali e mezzi di prova; avvalimento; subappalto; garanzia provvisoria; sopralluogo; pagamento del contributo a favore dell’ A.N.AC.; modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara; soccorso istruttorio, da esperirsi solo in relazione alla documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara;contenuto della busta “A” documentazione amministrativa; contenuto della busta “B” offerta tecnica; contenuto della busta “C” offerta economica; criterio di aggiudicazione; svolgimento delle operazioni di gara: apertura della busta “A” – verifica documentazione amministrativa; commissione giudicatrice; apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche; verifica di anomalia delle offerte; aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto; clausola sociale e altre condizioni particolari di
esecuzione; definizione delle controversie; trattamento dei dati personali.), schema di contratto/capitolato (oggetto del contratto; durata e decorrenza del contratto; modalità di esecuzione; obblighi dell’appaltatore; corrispettivi e modalità di pagamento; responsabilità dell’appaltatore e garanzie; avvio dell’esecuzione; varianti; verifica di conformità/collaudo; penali; ipotesi di risoluzione del contratto; recesso.), schema di dichiarazione sostitutiva e schema di offerta economica. In caso di ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con bando, ai succitati documenti si aggiunge anche la lettera d’invitoOve si proceda con una procedura negoziata senza bando, devono essere redatti lo schema di contratto/capitolato, schema di dichiarazione sostitutiva e lo schema di offerta economica.

Le Istituzioni Scolastiche, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in Lotti funzionali ovvero in Lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Criteri ambientali minimi
L’art. 34, rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che le Stazioni Appaltanti debbano inserire nella documentazione di gara i “criteri ambientali minimi” (CAM), da intendersi come l’insieme delle previsioni tese a orientare le azioni della Pubblica Amministrazione verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti verdi.  I CAM vengono qualificati sulla base di due possibili tipologie:
a) Criteri “di base”, che devono essere obbligatoriamente inseriti negli atti di gara dalle Stazioni Appaltanti, nell’ambito delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali (art. 34, comma 1°, del Codice)6;
b) Criteri “premianti”, che le Stazioni Appaltanti tengono in considerazione nella definizione dei criteri di valutazione tecnica, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo.
Ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Codice, le previsioni di cui sopra si applicano agli affidamenti di qualsiasi importo, con riferimento alle categorie merceologiche per le quali siano stati adottati specifici Decreti CAM.

Scelta dei requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono disciplinati agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.

Avvalimento
Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 
...Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. La stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l’operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Scelta del criterio di aggiudicazione
Le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (regola) o sulla base del minor prezzo (eccezione: caratteristiche standardizzate, elevata ripetitività,...) ai sensi dell’art. 95 del Codice.
...Qualora la stazione appaltante abbia scelto il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Avvio della procedura
Le Istituzioni Scolastiche, in fase di avvio della procedura devono:
- individuare il soggetto più idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;L’individuazione del RUP deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi, delineati dall’A.N.AC. con Linee guida n. 3(requisiti professionali, dipendente di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse, non deve aver riportato condanne);
- acquisire il CIG (attraverso il servizio Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) gestito dall’ A.N.AC;il cig è previsto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziarie ove richiesto del CUP, è richiesto a cura del RUP in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara(il CUP non è sempre obbligatorio ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti “d’investimento pubblico” come ad esempio, progetti cofinanziati con fondi comunitari;

- acquisire il DUVRI ove previsto.

Pubblicità
Gli atti di gara sono sottoposti ad un regime di pubblicità, che impone alle Istituzioni Scolastiche di porre in essere una serie di adempimenti. In particolare, allo stato, le Istituzioni sono tenute ad effettuare le pubblicazioni sulla GUUE,sul sito dell’Istituzione medesima, sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e sulla GURI.

Termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
Fatti salvi i termini minimi previsti dal Codice, le Istituzioni fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. E’ fatta salva la possibilità per le Istituzioni di prorogare tali termini in determinati casi previsti all’art. 79 del Codice.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea.
Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata che costituisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
- soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del Codice.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

Richieste formulate dagli operatori
Le Istituzioni Scolastiche, decorso il termine previsto nel Disciplinare di gara per la presentazione  delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori, dovranno raccoglieretutte le richieste formulate dagli operatori, definire le risposte ai quesiti pervenuti, pubblicare le risposte sul sito web dell’Istituzione Scolastica, rispettando le tempistichepreviste dalla normativa.


La commissione di gara
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Negli altri casi, detta valutazione è rimessa direttamente al R.U.P. (eventualmente coadiuvato dalla struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9°, del Codice, o da una commissione nominata ad hoc).
...I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.AC. (c.d. Albo dei commissari). ... Per le gare che prevedano la scadenza della presentazione delle offerte prima del 15
gennaio 2019, la commissione giudicatrice continuerà ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto (il Dirigente Scolastico), secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltanteIn vista della prossima operatività dell’Albo, i soggetti delle Istituzioni che intendano svolgere in futuro la funzione di commissari nell’ambito delle procedure sotto soglia potranno procedere ad iscriversi, con le modalità indicate nella delibera A.N.A.C. n. 648 del 18 luglio 2018.
...La commissione, quanto alla sua composizione, è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, aventi esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.
...Il Presidente della commissione può essere il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi. I commissari sono, di regola, dipendenti in servizio presso le Istituzioni Scolastichesufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.

Dubbio 
a pagina 64: "l’incompatibilità per il RUP di far parte della commissione di gara, deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 25/07/2011, n. 4450; Cons. Stato, Sez, III, Sent. 28/02/2014, n. 942; Cons. Stato, Sez. III, Sent. 05/11/2014, n. 5456);

Quindi  quando c'è una gara o il DS fa il RUP oppure fa parte della commissione di gara (presidente)?
Il RUP può, però, fare il segretario.


Possibilità per i docenti di far parte della commissione
Inoltre, con riferimento alla possibilità per i docenti di far parte della commissione, si precisa che, tenuto conto delle specificità che connotano le Istituzioni Scolastiche, come chiarito dall’A.N.AC. con deliberazione AG 11/13 del 30 luglio 2013, “[…]non può escludersi, tuttavia, che siano nominati soggetti appartenenti al ruolo dei docenti della scuola, purché in possesso di requisiti che attestino una professionalità coerente con l’oggetto dell’appalto.”
Ciò detto, nel caso in cui vengano nominati nella commissione di gara soggetti appartenenti al ruolo dei docenti della scuola, questi ultimi dovranno essere in possesso di requisiti di imparzialità, e dunque non dovranno ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali o da associazioni professionali che, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale, potrebbero non garantire una posizione d'imparzialità.


Possibilità per dipendenti non in servizio presso la Stazione appaltante di far parte della
commissione
Le Istituzioni possono adottare un proprio regolamento che disciplini la nomina delle commissioni di gara e che preveda la possibilità di rivolgersi ad altre amministrazioni pubbliche, individuando i commissari, ad esempio, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero tra professionisti o professori universitari, analogamente a quanto era previsto dall'art. 84, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Possibilità per il RUP di svolgere la funzione di segretario
Infine, con riferimento al segretario, si precisa che le relative funzioni possono essere svolte anche dal RUP, poiché “[…] la natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il ruolo di Rup” (Cons. Stato, 26/1/2018, n. 569).

Le Istituzioni Scolastiche devono porre in essere una serie di attività relative alla nomina dei
commissari:
a) adottare un’apposita determina di nomina della commissione, successiva alla data di presentazione delle offerte, con la quale verranno attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni del presidente;
b) far sottoscrivere a ciascun commissario, al Presidente e al segretario una dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, inerente all’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
c) richiedere all’Autorità competente i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascun commissario.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Una volta nominata la commissione giudicatrice, quest’ultima inizia i propri lavori, articolati
nelle seguenti fasi:
1. apertura e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A);
2. valutazione delle offerte tecniche (Busta B) ed economiche (Busta C);
3. subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
Le Istituzioni Scolastiche devono accertare la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti speciali, ove previsti nei documenti di gara. Tale fase della procedura è caratterizzata dai seguenti passaggi: l’accertamento della sussistenza dei requisiti di capacità generale in capo all’aggiudicatario; l’invito alla comprova dei requisiti di capacità economico-­‐finanziaria e tecnico-­‐organizzativa al primo; la verifica dei requisiti di capacità economico-­‐finanziaria e tecnico-­‐organizzativa; l’attestazione dell’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sussistono modalità semplificate di accertamento del possesso dei requisiti, precisate nei paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4.

Stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto l’Istituzione Scolastica dovrà:
1. provvedere alla compilazione dello schema di contratto allegato alla documentazione
di gara;
2. sottoscrivere digitalmente il contratto e trasmetterlo all’aggiudicatario;
3. acquisire il contratto sottoscritto digitalmente dall’aggiudicatario, con apposto il bollo virtuale.
Si precisa che il contratto potrà essere stipulato solo divenuta efficace l’aggiudicazionedecorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione della medesima, salve le ipotesi di deroga a tale regola.
Inoltre, in caso di urgenza, il contratto potrà comunque essere stipulato anche in pendenza delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016, purché sia stata trasmessa alla prefettura competente la richiesta di informazioni antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3°, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso il contratto dovrà essere comunque sottoposto ad apposita condizione risolutiva per il caso di esito negativo delle suddette verifiche. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà in ogni caso essere stipulato per i successivi 20 giorni.

Per l’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario può avvalersi del subappalto (fino al 30% dell'importo complessivo), ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Ai fini del subappalto, in sede di offerta il concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti.

Modifiche in corso di esecuzione
Durante il periodo di efficacia, il Contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi delineati all’art. 106 del Codice. Inoltre, nel paragrafo sono delineati alcuni istituti specifici quali:
- il quinto d’obbligo;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghi;
- il divieto di rinnovo tacito;
- la proroga tecnica;
- l’adesione postuma a gare d’appalto bandite da altra stazione appaltante.

Risoluzione del contratto
Il Contratto può essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1° del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione facoltativa: modifica sostanziale, l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati) ed è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2° del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione obbligatoria: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice).

Applicazione delle penali
Fatta salva la responsabilità dell’appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante eventuali penali dovute per il ritardato adempimento, che devono essere delineate negli atti di gara.
Tali penali, ai sensi dell’articolo 113 bis del Codice, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Secondo i principi generali, le penali sono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’appaltatore.

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