Quando si può derogare a ricorrere alle convenzioni Consip?
Ci risponde il paragrafo del quaderno 1 con cui il MIUR ci detta le linee guida all'applicazione del D.Lgs. 50/16 intitolato Deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A..
Il paragrafo riporta:
e ancora:
Il paragrafo riporta:
"L’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente autorizzato dall’organo di vertice amministrativo. Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, la qualifica di «organo di vertice amministrativo» spetta al Dirigente Scolastico.
Ciò posto, l’organo di vertice amministrativo curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1 comma 510°, della Legge n. 208/2015 e a trasmetterlo alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione."
In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente autorizzato dall’organo di vertice amministrativo. Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, la qualifica di «organo di vertice amministrativo» spetta al Dirigente Scolastico.
Ciò posto, l’organo di vertice amministrativo curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1 comma 510°, della Legge n. 208/2015 e a trasmetterlo alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione."
e ancora:
"Le “caratteristiche essenziali” dovranno essere verificate alle luce del Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip. A titolo esemplificativo, con riguardo a PC Desktop (AS) si individuano le seguenti caratteristiche essenziali: 1. Processore 2. Hard Disk 3. RAM."
infine:
"Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l’eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall’organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell’organo medesimo, alla Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale). Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale."
Considerazioni:
1) Se ho bisogno di PC con determinate caratteristiche essenziali presenti su una convenzione Consip (1. Processore 2. Hard Disk 3. RAM.) ma che debba avere, per esigenze della scuola, una scheda grafica più potente (il caso di pc per disegno tecnico, o disegno meccanico, o per software di grafica) di quella presente nella convenzione Consip, sembrerebbe che poiché la scheda grafica non è coniderata caratteristica essenziale, il DS non possa procedere alla scelta di altri sistemi di acquisto diversi dalla convenzione.
2) Cosa vorrà dire Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale?
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