Ammonimento del Questore come da Art. 7 della legge n.71/2017

In quali casi il Dirigente scolastico deve effettuare la segnalazione ai fini dell'ammonimento del Questore?

Di seguito è riportato l'Art. 7 della Legge n. 71/17 intitolato Ammonimento: 

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet , da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Quindi, qualora la persona offesa non abbia presentato querela per uno dei reati di seguito elencati, il DS dovrà segnalare l'accaduto alla Questura ai fini dell'Ammonimento del Questore.

Parliamo di reati commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne:

Quali reati?

1)Art.594 c.p. Ingiuria: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente... (egualmente chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa)...
N.B. il reato di Ingiuria è depenalizzato ma si può agire in sede civile per la richiesta di un risarcimento.

2)Art. 595 c.p. Diffamazione: Chiunque,..., comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ..., la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

3)Art.612 c.p. Minaccia: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (con uso di armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo), la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

4)Art. 167 del codice per la protezione dei dati personali (codice privacy) Trattamento illecito di dati:
1...chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2...chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2 quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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