Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019

Il 4 giugno il MIUR ha pubblicato la Nota avente per oggetto Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019.

La nota si è resa necessaria a causa dei dubbi interpretativi del D.Lgs. n.61/17 e dell'assenza ad oggi di linee guida. Infatti, da una lettura del decreto attuativo della L.107/15 per i nuovi professionali sorgevano numerosi dubbi. Molti, tra cui il sottoscritto, avevano interpretato l'art.4 del D.Lgs. 61/17  e il c.7 dell’art. 4 del D.M. 92/2018 che descrivono un biennio unico (non suddiviso da un primo anno e un secondo anno ma eventualmente da due periodi didattici) con 2112 ore di lezione e un triennio suddiviso in tre anni (il terzo, il quarto e il quinto) caratterizzati da 1056 ore ciascuno e l'indicazione di una valutazione intermedia posta a metà biennio come l'indicazione di una non possibile <<bocciatura>> alla fine del primo anno.

Studiosi della materia e sindacati hanno così sollecitato un parere urgente del MIUR che ha risposto con la nota del 04/06/19.
La nota dispone che: << IlConsiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti. 
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI: 
a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 
b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo. 
c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 
1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 
11. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. 
d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio". >>

Per leggere il testo completo:
Nota MIUR 4 giugno 2019

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