Assegnazione dei docenti alle classi


Nel comma 78 dell’unico articolo della legge 107 del 2015 è riportato: “Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento…”


Nel comma 2 dell’art. 396 del testo unico sulla scuola, il D.lgs. 297/94, si dispone: “Al personale direttivo spetta

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;


infatti il comma 4 del’art.10 dello stesso testo unico recita:  Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.


Il comma 2 dell’art.7 relativamente alle competenze del collegio docenti dispone: “Il collegio docenti

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;


Riepilogando: il CI fissa i criteri generali, il CD formula una proposta al DS di assegnazione dei docenti alle classi. Il DS  procede all’assegnazione dei docenti alle classi esercitando l’azione dirigenziale (descritta nel comma 78 della legge 107 e nell’art. 25 del D.lgs.165/01) e l’azione direttiva descritta nel comma 2 dell’art. 396 del D.lgs. 297/94.


Quali ulteriori vincoli e norme deve rispettare il DS per procedere?

Il comma 3 dell’art. 396  del D.lgs. 297/94 dispone inoltre: “Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.”


Ovviamente il DS deve rispettare gli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (esecuzione di buona fede).

Da notare che la sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 2003 sostiene che l’atto di assegnazione dei docenti alle classi, anche se è un atto di natura privatistica, è soggetto a principi di ordine amministrativo (pubblicità e trasparenza delle decisioni, imparzialità e parità di trattamento).



Organico dell’autonomia, organico di potenziamento

Il DS può utilizzare tutto l’organico dell’autonomia sia per affidargli una cattedra sia per ore di potenziamento?

Secondo molti, sulla base di una veloce lettura delle Note Miur n. 2805 dell’11/12/2015 e prot.2609 del 22/07/2016, la risposta è si.
Personalmente, penso che la risposta sia più articolata e provo a spiegarmi meglio.

Il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 del 2015  dispone che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza”. Quindi anche se le Note Miur fossero in contrasto con tale comma, per il principio della gerarchia delle fonti andrebbero disapplicate. Ma così non appare. Nella Nota del 2016 la frase: “giova ricordare che i docenti così individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamentosi riferisce solo ai docenti di cui all’oggetto della Nota Miur (docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali) e non poteva essere diversamente visto il comma 73 della legge 107. Nella Nota Miur del 2015 in cui esorta a valorizzare la professionalità dei docenti “senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi” si sta descrivendo quello che dovrà avvenire in futuro e con gradualità.

Attualmente, solo per i docenti trasferiti o entrati nelle scuole successivamente all’entrata in vigore della legge 107, il DS può utilizzarli  senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. Invece i docenti di ruolo già in servizio prima dell’entrata in vigore della legge 107 (che non chiedono trasferimento) sono “tutelati” dal comma 73 della legge 107 e, questi, a mio avviso, il DS non può utilizzarli sul potenziamento (a meno che loro stessi non siano d’accordo). E’ chiaro che i docenti “tutelati” dal comma 73 andranno, con il tempo, scomparendo: taluni andranno in pensione e altri chiederanno il trasferimento e in futuro si verificherà quanto delineato dalla Nota Miur del 2015 (la professionalità dei docenti sarà valorizzata “senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi).

Si sono quindi create due categorie di docenti (e questo a mio avviso è poco costituzionale, anche se l’incostituzionalità di una legge non può essere soggettiva ma dichiarata dalla Corte Costituzionale), e lo si è fatto a causa delle forti contrapposizioni legate alla legge 107 e, a pensar male, forse, il legislatore ha utilizzato la strategia del “divide et impera” cercando di ledere meno i diritti dei docenti di ruolo nel 2015 riversando le novità sui docenti futuri.



Ciò premesso, se riusciamo ad utilizzare i docenti di potenziamento con intelligenza, con la progettazione di attività e veri progetti di potenziamento (diverse critiche ci sono state a causa di un uso iniziale poco accorto dei docenti di potenziamento che in alcuni casi hanno sofferto di tappabuchismo ), se riusciamo quindi a convincere (non a parole ma con esperienze reali, quotidiane) che le attività del potenziamento hanno pari dignità (ed offrono, anzi, opportunità professionali interessanti) riusciremo a utilizzare tutto il personale docente (grazie alla sua disponibilità, anche quello “tutelato” dal comma 73 della legge 107 ) sul potenziamento. Credo che sia più utile e produttivo spalmare le ore di potenziamento su più docenti. Per esempio in una scuola con tre docenti di matematica, di cui due su cattedra e uno sul potenziamento, credo che sarebbe meglio utilizzare i tre docenti con dodici ore ciascuno di docenza e sei ore ciascuno di potenziamento, ammesso che le competenze professionali dei docenti lo consentano (in base alle specifiche attività di potenziamento).

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