Assegnazione dei docenti alle classi
Nel comma
78 dell’unico articolo della legge 107 del 2015 è riportato: “Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli
elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon
andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione
e coordinamento…”
Nel comma 2
dell’art. 396 del testo unico sulla scuola, il D.lgs. 297/94, si dispone: “Al personale direttivo spetta
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione
ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle
proposte del collegio dei docenti;”
infatti il
comma 4 del’art.10 dello stesso testo unico recita: “Il
consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle
lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di
classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed amministrativo,
del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei
servizi amministrativi.”
Il comma
2 dell’art.7 relativamente alle competenze del collegio docenti dispone: “Il collegio docenti
b) formula proposte al
direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione
delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
circolo o d'istituto;”
Riepilogando:
il CI fissa i criteri generali, il CD formula una proposta al DS di
assegnazione dei docenti alle classi. Il DS
procede all’assegnazione dei docenti alle classi esercitando l’azione
dirigenziale (descritta nel comma 78 della legge 107 e nell’art. 25 del
D.lgs.165/01) e l’azione direttiva descritta nel comma 2 dell’art. 396 del D.lgs.
297/94.
Quali
ulteriori vincoli e norme deve rispettare il DS per procedere?
Il comma 3
dell’art. 396 del D.lgs. 297/94 dispone
inoltre: “Il direttore didattico, sulla
base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di
cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti
disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e
delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna
rotazione nel tempo.”
Ovviamente il
DS deve rispettare gli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (esecuzione di buona fede).
Da notare che la
sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 2003 sostiene che l’atto di
assegnazione dei docenti alle classi, anche se è un atto di natura privatistica,
è soggetto a principi di ordine amministrativo (pubblicità e trasparenza delle
decisioni, imparzialità e parità di trattamento).
Organico dell’autonomia, organico di potenziamento
Il DS può
utilizzare tutto l’organico dell’autonomia sia per affidargli una cattedra sia
per ore di potenziamento?
Secondo
molti, sulla base di una veloce lettura delle Note Miur n. 2805
dell’11/12/2015 e prot.2609 del 22/07/2016, la risposta è si.
Personalmente, penso che la risposta sia più articolata e provo a spiegarmi meglio.
Il comma
73 dell’articolo unico della Legge 107 del 2015 dispone che “il personale docente già
assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della
presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di
appartenenza”. Quindi anche se le Note Miur fossero in contrasto con tale comma, per
il principio della gerarchia delle fonti andrebbero disapplicate. Ma così non
appare. Nella Nota del 2016 la frase: “giova ricordare che i docenti
così individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento” si riferisce solo ai
docenti di cui all’oggetto della Nota Miur (docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali) e non poteva essere diversamente visto il comma 73 della
legge 107. Nella Nota Miur del 2015 in cui esorta a valorizzare la
professionalità dei docenti “senza una rigida separazione
tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente
integrarsi” si sta descrivendo quello che dovrà avvenire in futuro e con
gradualità.
Attualmente,
solo per i docenti trasferiti o entrati nelle scuole successivamente all’entrata
in vigore della legge 107, il DS può utilizzarli senza alcuna distinzione predeterminata tra
organico per posti comuni e organico di potenziamento. Invece i docenti di ruolo già in servizio prima dell’entrata in vigore
della legge 107 (che non chiedono trasferimento) sono “tutelati” dal comma 73
della legge 107 e, questi, a mio avviso, il DS non può utilizzarli sul
potenziamento (a meno che loro stessi non siano d’accordo). E’ chiaro che i
docenti “tutelati” dal comma 73 andranno, con il tempo, scomparendo: taluni
andranno in pensione e altri chiederanno il trasferimento e in futuro si
verificherà quanto delineato dalla Nota Miur del 2015 (la professionalità dei docenti sarà valorizzata “senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di
potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi).
Si
sono quindi create due categorie di docenti (e questo a mio avviso è poco
costituzionale, anche se l’incostituzionalità di una legge non può essere soggettiva
ma dichiarata dalla Corte Costituzionale), e lo si è fatto a causa delle forti
contrapposizioni legate alla legge 107 e, a pensar male, forse, il legislatore
ha utilizzato la strategia del “divide et impera” cercando di ledere meno i
diritti dei docenti di ruolo nel 2015 riversando le novità sui docenti futuri.
Ciò
premesso, se riusciamo ad utilizzare i docenti di potenziamento con intelligenza,
con la progettazione di attività e veri progetti di potenziamento (diverse
critiche ci sono state a causa di un uso iniziale poco accorto dei docenti di
potenziamento che in alcuni casi hanno sofferto di “tappabuchismo” ), se riusciamo
quindi a convincere (non a parole ma con esperienze reali, quotidiane) che le
attività del potenziamento hanno pari dignità (ed offrono, anzi, opportunità
professionali interessanti) riusciremo a utilizzare tutto il personale docente
(grazie alla sua disponibilità, anche quello “tutelato” dal comma 73 della
legge 107 ) sul potenziamento. Credo che sia più utile e produttivo spalmare le
ore di potenziamento su più docenti. Per esempio in una scuola con tre docenti
di matematica, di cui due su cattedra e uno sul potenziamento, credo che sarebbe
meglio utilizzare i tre docenti con dodici ore ciascuno di docenza e sei ore
ciascuno di potenziamento, ammesso che le competenze professionali dei docenti lo consentano (in base alle specifiche attività di potenziamento).
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