Superamento del limite massimo di assenze

Il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 122 del 2009 dispone: "... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga  è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.".

La Nota Ministeriale n. 7736 del 2010 chiarisce che non sono considerate assenze i periodi in cui gli alunni sono a casa o in ospedale per malattia a patto che seguano, per periodi temporalmente rilevanti, attività didattiche sulla base di programmi personalizzati di apprendimento

L'art. 193 del T.U. della scuola, il D.lgs. n. 297 del 1994, dispone inoltre che: "...Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva….".

Infine, l'art. 8 del D.lgs. 63 del 2017 dispone nuovi strumenti per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.

In definitiva se il superamento delle assenze consente comunque la valutazione (non ci sono n.c.) e ci sono motivazioni giustificative, la scuola può comunque ammettere lo studente allo scrutinio utilizzando motivate (in coerenza con la necessità di motivazione degli atti amministrativi L.241/90) e straordinarie deroghe.

In alternativa se le assenze sono tali da non consentire la valutazione dello studente, esso viene escluso dallo scrutinio finale e la scuola non deve pubblicare la non ammissione all'albo.

Importante notare che nel caso di assenze per malattia la scuola deve proporre allo studente un PDP per consentire di svolgere significative attività di studio. Se lo studente accetta tale PDP (che può anche prevedere l'uso delle TIC) e se effettivamente  tale PDP viene rispettato, le assenze per malattia non sono conteggiate e lo studente pur non avendo valutazioni può svolgere le prove suppletive prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo dell'art. 193 del D.lgs. 297/94.

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